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lezioni private di ragioneria e matematica

Mer Set 27, 2017 11:03 am Da studi

Laureata in economia e commercio con voto 110 e lode, abilitata DOTTORE COMMERCIALISTA, 40enne con esperienza pluriennale nella preparazione universitaria, impartisce accurate …

Problema Iscrizione

Mar Ott 08, 2013 10:34 pm Da Anonymous

Ragazzi ho un problema. Pensavo di aver pagato la mora della rata di giugno ma non è così. Ora non mi fa iscrivere perchè dice che non ho effettuato i pagamenti. Se la pago domani …

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    domanda sul diritto privato

    Rori
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    Messaggio Da Rori Sab Set 24, 2011 6:11 pm

    qualcuno potrebbe aiutarmi spiegandomi bene la differenza tra gli effetti della nullità e gli effetti dell'annullabilità? Grazie.
    Alena
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    Messaggio Da Alena Dom Set 25, 2011 12:59 pm

    --->L'azione di nullità opera automaticamente percui il giudice dovrà semplicemente accertare e far constatare pubblicamente, attraverso una sentenza dichiarativa che il contratto è nullo;
    --->Mentre per l'annullamento la sentenza è costitutiva, cioè grazie ad essa si attua l'eleminazione dal contratto.

    ---> L'azione di nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice;
    --->mentre l'azione di annullamento spetta al solo soggetto tutelato, inoltre la sentenza ha effetto retroattivo: è come se il contratto non fosse mai stato stipulato, e le prestazioni eventualmente eseguite vanno restituite (la retroattività verso i terzi però non è assoluta)

    --->La nullità è una forma di invaidità Insanabile: le parti possono fare solo una rinnovazione del contratto (anche se sono previste alcune forme di recupero come la nullità parziale e la conversione);
    --->mentre il contratto annullabile è sanabile e ciò spetta alla parte tutelata, che può, se vuole,convalidare il contratto a patto che sia cessata l'incapacità o la violenza e siano stati scoperti errore e dolo.
    steel
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    Messaggio Da steel Dom Set 25, 2011 2:09 pm

    a proposito degli effetti, mi permetto di aggiungere che un contratto nullo non produce effetti giuridici fin dall'inizio, mentre un contratto annullabile produce effetti, ma essi sono precari, nel senso che possono venire meno, con effetto retroattivo, nell'ipotesi in cui il soggetto tutelato agisca in giudizio chiedendo al giudice, appunto, l'annullamento.

    in altre parole, nel caso del contratto annullabile, trattandosi di vizi di minor rilievo rispetto al contratto nullo, la scelta se lasciare in vita il contratto è rimessa alla parte tutelata.

    infine, l'azione di nullità non è soggetta a prescrizione (sono fatti salvi gli effetti dell'usucapione), mentre l'azione di annullamento si prescrive in 5 anni (c'è soltanto un caso nel quale può chiedersi l'annullamento oltre i 5 anni).

    tutto ciò ovviamente vale per la classica figura di nullità del nostro ordinamento, cioè quella del c.c. del '42. altre forme di nullità, perlopiù di derivazione europea, si comportano diversamente.
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    Messaggio Da Rori Dom Set 25, 2011 6:06 pm

    Grazieee...ora è più chiaro!!

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